Art. 307 t.u.a.
notificazione delle misure preventive e di ripristino
Le decisioni che impongono misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino, adottate ai sensi della parte sesta del presente decreto, sono adeguatamente motivate e comunicate senza indugio all'operatore interessato con indicazione dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei termini relativi.
Testo vigente dal 14 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva