Art. 315 t.u.a.effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria

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Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che abbia adottato l'ordinanza di cui all'articolo 313 non puo' ne' proporre ne' procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilita' dell'intervento in qualita' di persona offesa dal reato nel giudizio penale.

Testo vigente dal 14 aprile 2006 al 26 agosto 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art315 · fonte su Normattiva