Art. 45 t.u.a. — coordinamento ed integrazione dei procedimenti amministrativi
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Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalita' per l'armonizzazione, il coordinamento e, se possibile, l'integrazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale con le procedure ordinarie di assenso alla realizzazione delle opere. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano integrano e specificano, in relazione alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, quanto disposto dagli articoli 33 e 34.
Testo vigente dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008 · versione 0 su Normattiva