Art. 545 — Finalita' dei sistemi informativi automatizzati della Difesa
I sistemi informativi automatizzati della Difesa perseguono, oltre a quelle indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 39 del 1993, anche le seguenti finalita' peculiari dell'Amministrazione militare:
- a)soddisfare le esigenze informative dei vertici ricorrendo, ove necessario, all'integrazione dei sistemi per consentire l'impiego dello strumento militare in «tempo reale»;
- b)prevedere, in un quadro coordinato, lo sviluppo armonico delle due aree di competenza (tecnico-operativa e tecnico-amministrativa) perseguendo prioritariamente programmi di comune interesse;
- c)soddisfare le esigenze di interscambio informativo e di interfaccia fra i sistemi di elaborazione delle varie componenti della Difesa, per la fusione ponderale di dati eterogenei;
- d)attuare soluzioni che permettano di realizzare la massima trasportabilita', riusabilita' e interoperabilita' nell'ambito dei vari sistemi d'arma.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva