Art. 46 t.u.a.procedure semplificate ed esoneri

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Per i progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o piccole imprese, nonche' per le richieste di verifica di cui all'articolo 32, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono modalita' semplificate. Per i progetti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'Allegato IV alla parte seconda del presente decreto, criteri o condizioni di esclusione dalla procedura.

Testo vigente dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art46 · fonte su Normattiva