Art. 161
[1](articolo 70-sexiesdecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia ai sensi dell'articolo 159 e' esonerato nel territorio dello Stato da tutti gli adempimenti IVA ad eccezione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. La fattura, ove prevista, puo' essere emessa in forma semplificata ai sensi dell'articolo 73, anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel medesimo articolo 73, comma 1. 2. Il soggetto passivo non stabilito, qualora non abbia inviato al proprio Stato di stabilimento le comunicazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, e' tenuto a identificarsi nel territorio dello Stato e a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
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