Art. 52 t.u.a. — Entrata in vigore
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Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore ((il 31 gennaio 2007.)) I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonche' i procedimenti per i quali a tale data sia gia' stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si concludono in conformita' alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza.
Testo vigente dal 13 luglio 2006 al 27 febbraio 2007 · versione 1 su Normattiva