PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CAPACITA' GIURIDICA E DI AGIRE DEL FALLITO - LIMITAZIONI - CONSEGUENZA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - IMPUGNAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLE LIMITAZIONI IN UN GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ASSOLUTO DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Le limitazioni della capacita' giuridica e della capacita' di agire del fallito sono effetti contestuali ed inscindibili della sentenza dichiarativa di fallimento, ma non costituiscono una pregiudiziale necessaria, con carattere di strumentalita', rispetto all'assoggettabilita' alla procedura concorsuale. Non incidendo sulla decisione sono pertanto inammissibili per assoluto difetto di rilevanza le questioni di legittimita' costituzionale (a tali limitazioni attinenti) degli artt. 348, 350 n. 5, 2221 e 2382 cod. civ.; 1 (nella parte relativa alla procedura di fallimento), 5, 16, 18, 48, 49, 50, 186, 193, 215, 216, 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; 23 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287; 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56; 2, n. 2, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058; 11, lett. b, della legge 22 maggio 1913, n. 468; 17, n. 2, della legge 27 novembre 1933, n. 1578; 6 e 13 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293; 21, n. 3, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 15, 16, 21, 24, 27 e 48 Cost., in giudizio concernente come obbiettivo immediato l'assoggettamento o meno dell'insolvente alla procedura concorsuale.
Riguarda ancheart. 48 Legge fallimentareart. 13 legge 1293/1957r.d. 262/1942legge 1578/1933art. 6 legge 1293/1957art. 186 Legge fallimentaree altri 18
PROCEDURE CONCORSUALI - IMPRENDITORI COMMERCIALI - COD. CIV., ART. 2221, E R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 1 - ASSOGGETTAMENTO A PROCEDURA FALLIMENTARE - PRETESA. DISCRIMINAZIONE PER RAGIONI DI CENSO RISPETTO ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI - INSUSSISTENZA - NATURA DELL'ATTIVITA' - DETERMINATA SITUAZIONE OBIETTIVAMENTE DIVERSA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PICCOLO IMPRENDITORE ED INSOLVENTE CIVILE - ESCLUSIONE DAL FALLIMENTO - RAGIONI POLITICHE E DI OPPORTUNITA' - INSINDACABILITA'.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2221 del codice civile e 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) "con tutte le norme di legge che ne derivano", in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Nell'assoggettare alle procedure del fallimento gli imprenditori commerciali, e non la generalita' dei cittadini, la legge ha avuto riguardo alla natura dell'attivita' da essi esercitata, e non al loro censo. Non vi e' pertanto violazione dell'art. 3 della Costituzione, giacche' lo svolgere attivita' commerciale organizzata ad impresa costituisce una situazione obbiettivamente diversa da quella di chi svolge un'attivita' di diverso tipo, e non e' irrazionale l'aver limitato alla prima la disciplina concorsuale, ne' sono arbitrari i motivi di tale limitazione, anche se de iure condendo puo' discutersi sull'opportunita' di una diversa determinazione del campo di applicazione di quella disciplina. Le stesse ragioni valgono circa l'esenzione del piccolo imprenditore dal fallimento. La esclusione dal fallimento del piccolo imprenditore e dell'insolvente civile si basa su una valutazione di politica economica-sociale e di opportunita' giuridica, che non puo' essere ripetuta in questa sede (sent. n. 43/1970).
Riguarda ancheart. 1 Legge fallimentare