Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Liguria - Impugnazione dell'intero testo del decreto delegato n. 152 del 2006, nonché di specifiche disposizioni del medesimo decreto - Trattazione delle sole questioni riferite all'art. 76 Cost. e al principio di leale collaborazione - Decisione sulle ulteriori censure riferite a parametri diversi riservata a separate pronunce.
V. titoletto.
Riguarda ancheart. 25 Codice dell’ambienteart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambienteart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambientee altri 36
Ricorsi delle Regioni, Calabria, Toscana, Piemonte, Liguria e Marche - Pluralità di impugnazioni avverso l'intero testo e svariate disposizioni del "codice dell'ambiente" - Decisione delle questioni aventi ad oggetto gli artt. da 73 a 140 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Decisione delle altre questioni riservata a separate pronunce.
Vedi titoletto
Riguarda ancheart. 73 Codice dell’ambienteart. 74 Codice dell’ambienteart. 75 Codice dell’ambienteart. 76 Codice dell’ambienteart. 77 Codice dell’ambienteart. 78 Codice dell’ambientee altri 61
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature WWF Italia - Onlus; Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l., E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.a.) - Inammissibilità.
Nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale in via principale è inammissibile l'intervento di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (la Corte, in motivazione, richiamando la propria giurisprudenza, ha precisato che per tali soggetti restano fermi i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla stessa Corte in via incidentale). In senso analogo, v., citata, ex plurimis, sentenza n. 405/2008.
Riguarda ancheart. 73 Codice dell’ambienteart. 74 Codice dell’ambienteart. 75 Codice dell’ambienteart. 76 Codice dell’ambienteart. 77 Codice dell’ambienteart. 78 Codice dell’ambientee altri 61
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Regolamentazione anche sotto l'aspetto degli strumenti pianificatori e gestionali, con innovazioni e accentramento di compiti in ambiti correlati a settori di competenza concorrente - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A., anche con riferimento a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 73 a 140 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, trattandosi di censura generica in quanto la ricorrente, all'impugnazione di alcune norme specifiche, fa precedere alcune considerazioni idonee a formulare un'autonoma impugnazione della Sezione II (della Parte III del suddetto d.lgs.) nel suo complesso, senza fare però riferimento ad alcun aspetto dispositivo della disciplina.
Riguarda ancheart. 73 Codice dell’ambienteart. 74 Codice dell’ambienteart. 75 Codice dell’ambienteart. 76 Codice dell’ambienteart. 77 Codice dell’ambienteart. 78 Codice dell’ambientee altri 61
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Attribuzioni ministeriali in materia di aree sensibili, procedimenti di gestione del demanio idrico, autorizzazione dello scarico di acque risultanti da estrazione di idrocarburi, disciplina delle acque meteoriche di dilavamento - Ricorso della Regione Piemonte - Dedotta lesione delle competenze legislative ed amministrative regionali, nonché violazione dei principi di leale collaborazione, adeguatezza, proporzionalità, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione, anche sotto l'aspetto della violazione di norme del diritto comunitario e internazionale, eccesso di delega - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Piemonte nei confronti degli artt. 91, 96, 104, comma 3, 113, comma 1, 114, comma 1, e 116 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione agli artt. 2, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119, 120 Cost. e al principio di leale collaborazione. Infatti, le censure sono generiche, poiché non sorrette da un'autonoma e specifica motivazione in relazione a ciascuno dei numerosi parametri evocati.
Riguarda ancheart. 96 Codice dell’ambienteart. 104 Codice dell’ambienteart. 113 Codice dell’ambienteart. 114 Codice dell’ambienteart. 116 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Aree sensibili - Qualificazione come tali delle aree costiere dell'Adriatico nord-occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del Comune di Pesaro - Ricorso della Regione Liguria - Dedotto contrasto con i principi direttivi della legge-delega e con la normativa comunitaria - Difetto di interesse al ricorso - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Liguria avverso l'art. 91, comma 1, lettera d), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 76 Cost. . Infatti, visto che la norma non è idonea a produrre alcun effetto nel territorio ligure, difetta l'interesse al ricorso in capo alla Regione ricorrente.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Aree sensibili - Potere del Ministro dell'ambiente di individuare ulteriori aree sensibili - Procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica - Ricorso della Regione Liguria - Dedotta lesione delle competenze legislative ed amministrative della Regione - Genericità della motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Liguria avverso gli artt. 91, comma 2, e 96 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.. La ricorrente, infatti, si è limitata a dedurre che non sussistono ragioni di esercizio unitario che giustifichino la competenza statale. -Che nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale l'esigenza di un'adeguata motivazione dell'impugnazione si ponga in termini più pregnanti che in quello incidentale si legge, ad esempio, nelle sentenze, citate, n. 428, n. 120 e n. 2/2008 e n. 430/2007.
Riguarda ancheart. 96 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Aree sensibili - Potere del Ministro dell'ambiente di individuare ulteriori aree sensibili - Ricorso delle Regioni Liguria e Puglia - Dedotta incidenza sulle competenze legislative ed amministrative regionali e violazione del principio di leale collaborazione, contrasto con i principi e i criteri direttivi della legge-delega - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Liguria e Puglia avverso l'art. 91, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, censurato, in riferimento agli artt. 5, 76, 117 e 118 Cost., ove prevede che spetta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-Regioni, l'individuazione di ulteriori aree sensibili in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. Premesso che l'ambito di intervento della norma censurata è ascrivibile alla materia dell'ambiente, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'allocazione delle funzioni operata dalla norma è coerente anche con il principio di sussidiarietà, posto che la individuazione delle aree maggiormente esposte al rischio di inquinamento deve rispondere a criteri uniformi ed omogenei, dovendo, nel contempo, tener conto delle peculiarità territoriali su cui incide. A ciò si aggiunga che la citata funzione amministrativa statale di individuazione si affianca a quella delle Regioni che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, possono designare a loro volta ulteriori aree sensibili e altresì indicare, nell'ambito delle aree individuate dallo Stato, i corpi idrici che non possono rientrare in quella categoria.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Aree sensibili - Potere del Ministro dell'ambiente di individuare ulteriori aree sensibili e di reidentificare dette aree con cadenza quadriennale - Ricorso delle Regioni Calabria, Toscana e Marche - Dedotta incidenza sulle competenze legislative ed amministrative regionali e violazione del principio di leale collaborazione, contrasto con i principi e criteri direttivi della legge-delega - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Calabria, Toscana e Marche avverso l'art. 91, commi 2 e 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, censurato, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., ove prevedono rispettivamente che spetti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-Regioni, l'individuazione di ulteriori aree sensibili in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e il potere di reidentificare dette aree con cadenza quadriennale. Premesso che l'ambito di intervento della norma censurata è ascrivibile alla materia dell'ambiente, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'allocazione delle funzioni operata dalla norma è coerente anche con il principio di sussidiarietà, posto che la individuazione delle aree maggiormente esposte al rischio di inquinamento deve rispondere a criteri uniformi ed omogenei, dovendo, nel contempo, tener conto anche delle peculiarità territoriali su cui incide. A ciò si aggiunga che la citata funzione amministrativa statale di individuazione si affianca a quella delle Regioni che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, possono designare a loro volta ulteriori aree sensibili e altresì indicare, nell'ambito delle aree individuate dallo Stato, i corpi idrici che non possono rientrare in quella categoria. Il potere di reidentificazione, poi, ha natura eminentemente ricognitiva.