Art. 97 t.u.a. — acque minerali naturali e di sorgenti
Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di tutela di cui all'articolo 121.
Testo vigente dal 14 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva