Art. 102

[1]Nel caso in cui lo Stato intenda riservarsi la esecuzione di assaggi o ricerche di' acque sotterranee, la zona riservata di esplorazione sara' determinata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio Superiore delle miniere.

[2]Questa disposizione puo' essere applicata anche nel caso in cui lo Stato creda di agevolare ai Comuni ed alle Provincie la ricerca di acque per l'approvvigionamento di acque potabili.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art102 · fonte su Normattiva