titolo III — RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE
- Art. 311 — azione risarcitoria in forma specifica
- Art. 312 — istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale
- Art. 313 — ordinanza
- Art. 314 — contenuto dell'ordinanza
- Art. 315 — effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria
- Art. 316 — ricorso avverso l'ordinanza
- Art. 317 — riscossione dei crediti e fondo di rotazione
- Art. 318 — norme transitorie e finali