Art. 28 c.a.d.
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I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:
- a)indicazione che il certificato elettronico rilasciato e' un certificato qualificato;
- b)numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
- c)nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale e' stabilito;
- d)nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato;
- e)dati per la verifica della firma, cioe' i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;
- f)indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validita' del certificato;
- g)firma elettronica ((...)) del certificatore che ha rilasciato il certificato ((, realizzata in conformita' alle regole tecniche ed idonea a garantire l'integrita' e la veridicita' di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo)). In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorita' fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale. (( Il certificato qualificato puo' contenere)), ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato e' richiesto:
- a)le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali,((la qualifica di pubblico ufficiale,)) l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonche' poteri di rappresentanza;
- b)i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarita' delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3.
- c)limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato puo' essere usato, ove applicabili. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.
Testo vigente dal 14 maggio 2006 al 25 gennaio 2011 · versione 1 su Normattiva