Art. 28 c.a.d.
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[1]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). (( In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS, fatta salva la possibilita' di utilizzare uno pseudonimo, nel certificato di firma elettronica qualificata puo' essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si puo' indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorita' fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo univoco, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale. )) Il ((certificato di firma elettronica qualificata)) puo' contenere, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti ((e non eccedenti rispetto)) allo scopo per il quale il certificato e' richiesto:
- a)le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonche' poteri di rappresentanza;
- b)i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarita' delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3.
- c)limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato puo' essere usato, ove applicabili. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalita' di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.
[2]((28)) ------------- AGGIORNAMENO (28) Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 62, comma 4) che "I certificati qualificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto a norma della direttiva 1999/93/CE, sono considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma del regolamento eIDAS e dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 24 del presente decreto, fino alla loro scadenza".
Testo vigente dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018 · versione 34 su Normattiva