Art. 3 c.a.d.Diritto all'uso delle tecnologie

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(( Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute. )) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. (( La gestione dei procedimenti amministrativi e' attuata dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilita' per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonche' di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento; Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all'assegnazione di un'identita' digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all'articolo 64; Tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identita' digitale di cui al comma 1-quinquies, nonche' di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale, alle condizioni di cui all'articolo 3-bis. ))

Testo vigente dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018 · versione 34 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art3 · fonte su Normattiva