Art. 40 c.a.d. — Formazione di documenti informatici
Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le ((Linee guida)). COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
Testo vigente dal 27 gennaio 2018, tuttora in vigore · versione 37 su Normattiva