Art. 40 c.a.d. — Formazione di documenti informatici
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Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti ((, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri,)) con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
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