Art. 52 c.a.d. — Accesso telematico e riutilizzo dei dati
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L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e' disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.
Testo vigente dal 16 maggio 2005 al 25 gennaio 2011 · versione 0 su Normattiva