Art. 52 c.a.d. — Accesso telematico e riutilizzo dei dati
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((Accesso telematico e riutilizzazione dei)) dati e documenti delle pubbliche amministrazioni L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e' disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica. (( Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando:
- a)il rispetto di quanto previsto dall'articolo 54, comma 3;
- b)la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di cui all'articolo 68, commi 3 e 4. ))
Testo vigente dal 25 gennaio 2011 al 19 dicembre 2012 · versione 14 su Normattiva