Art. 57-bis c.a.d. — Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni
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Al fine di assicurare la trasparenza delle attivita' istituzionali e' istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche. ((3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili))
Testo vigente dal 7 aprile 2012 al 19 dicembre 2012 · versione 19 su Normattiva