Art. 64-bis c.a.d. — Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione
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I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il punto unico di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018 · versione 34 su Normattiva