Art. 69 c.a.d. — Riuso delle soluzioni e standard aperti
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Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi ((informatici)) realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto e' previsto ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme ((e conformi alla definizione e regolamentazione effettuata da DigitPA, ai sensi dell'articolo 68, comma 2)). Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l'acquisizione di programmi informatici ((o di singoli moduli)), di cui al comma 1, clausole che garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il ((riuso dei programmi o dei singoli moduli)). Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati.
Testo vigente dal 25 gennaio 2011 al 14 settembre 2016 · versione 14 su Normattiva