Art. 69 c.a.d. — Riuso delle soluzioni e standard aperti
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Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto e' previsto, ove possibile, che i programmi ed i servizi ICT appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano conformi alle specifiche tecniche di SPC definite da AgID.
Testo vigente dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018 · versione 34 su Normattiva