Art. 1007 c.o.m. — Cessazione dal congedo illimitato
I militari di truppa cessano dal congedo illimitato e sono collocati in congedo assoluto:
- a)al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta';
- b)prima del raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta', se riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare incondizionato.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva