Art. 1009 c.o.m.Permanenza nella riserva

L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta':

  • a)73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;
  • b)70 anni se ufficiale superiore o inferiore. ((Il restante personale militare)) delle Forze armate cessa di appartenere alla categoria della riserva ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta'. Il militare e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nei commi precedenti, se e' riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

Testo vigente dal 20 febbraio 2020, tuttora in vigore · versione 59 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1009 · fonte su Normattiva