Art. 101 c.o.m.Organizzazione generale dell'Esercito italiano

Per l'assolvimento dei compiti stabiliti dalla legge l'Esercito italiano e' organizzato in comandi, enti e unita' titolari di capacita' operative, di supporto, logistiche, formative, addestrative, infrastrutturali e territoriali. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione delle strutture ordinative di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito.

Testo vigente dal 15 giugno 2016, tuttora in vigore · versione 33 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art101 · fonte su Normattiva