Art. 1034 c.o.m. — Denominazioni e composizione
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Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianita' e a scelta degli ufficiali:
- a)le Commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di generale di divisione e corrispondenti;
- b)le Commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e corrispondenti;
- c)le Commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore e corrispondenti;
- d)i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento. I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche per le quali e' prevista la partecipazione a tali commissioni. Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono una delle seguenti cariche:
- a)Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione;
- b)Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa o presso qualsiasi altra amministrazione;
- c)Comandante generale della Guardia di finanza;
- d)Consigliere militare del Presidente della Repubblica;
- e)Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri. Non possono, inoltre, far parte delle predette commissioni gli ufficiali:
- a)impiegati presso il dipartimento e le agenzie per le informazioni e la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;
- b)impiegati presso gli enti, comandi o unita' internazionali che hanno sede di servizio fuori dal territorio nazionale;
- c)impiegati presso il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- d)temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 20 febbraio 2020 · versione 0 su Normattiva