Art. 1045 c.o.m. — Commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri
La commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri e' composta:
- a)dal Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
- b)da un generale di ((corpo d'armata o di)) divisione ((del ruolo normale)) dell'Arma dei carabinieri;
- c)da cinque ((generali di brigata o)) colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
- d)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95));
- e)da un ((generale di brigata o)) colonnello del comparto di appartenenza dell'ufficiale da valutare, se la valutazione riguarda gli ufficiali del ruolo ((tecnico));
- e-bis)da un ((generale di brigata o)) colonnello del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, se la valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita' di grado, il piu' anziano.
Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva