Art. 1036 c.o.m.Commissione di vertice

Per la valutazione dei generali di divisione e gradi corrispondenti e' costituita presso ciascuna Forza armata una commissione di vertice di cui fanno parte i medesimi membri della commissione superiore d'avanzamento. Il Capo di stato maggiore della difesa assume la presidenza di ciascuna commissione di vertice e il Capo di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ne assume la funzione di vice presidente.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1036 · fonte su Normattiva