Art. 1037 c.o.m.Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito italiano

La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito italiano e' composta:

  • a)dal Capo di stato maggiore dell'Esercito;
  • a-bis)dal Sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito;
  • b)dai generali di corpo d'armata che sono preposti ai comandi collocati alle dipendenze dirette del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con l'esclusione dei comandi internazionali e multinazionali all'estero e in Italia;
  • c)dai due generali di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni piu' anziani in ruolo che hanno espletato o stanno espletando le funzioni del grado, che non ricoprono le cariche di cui ((alle lettere a-bis) e b) ove non compresi nei generali di corpo d'armata di cui alle lettere a-bis) e b);));
  • d)dall'ufficiale generale piu' elevato in grado e piu' anziano dei singoli Corpi se si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi;
  • e)dall'ufficiale piu' elevato in grado e piu' anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, se non ricopre l'incarico di Comandante logistico, quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore dell'Esercito o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata o grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.

Testo vigente dal 20 febbraio 2020, tuttora in vigore · versione 59 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1037 · fonte su Normattiva