Art. 1037 c.o.m. — Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito italiano
La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito italiano e' composta:
- a)dal Capo di stato maggiore dell'Esercito;
- a-bis)dal Sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito;
- b)dai generali di corpo d'armata che sono preposti ai comandi collocati alle dipendenze dirette del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con l'esclusione dei comandi internazionali e multinazionali all'estero e in Italia;
- c)dai due generali di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni piu' anziani in ruolo che hanno espletato o stanno espletando le funzioni del grado, che non ricoprono le cariche di cui ((alle lettere a-bis) e b) ove non compresi nei generali di corpo d'armata di cui alle lettere a-bis) e b);));
- d)dall'ufficiale generale piu' elevato in grado e piu' anziano dei singoli Corpi se si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi;
- e)dall'ufficiale piu' elevato in grado e piu' anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, se non ricopre l'incarico di Comandante logistico, quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore dell'Esercito o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata o grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.
Testo vigente dal 20 febbraio 2020, tuttora in vigore · versione 59 su Normattiva