Art. 1045-bis c.o.m.
Commissione ordinaria di avanzamento della Sanita' militare
((Per gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare aventi grado da sottotenente a maggiore, e' costituita la commissione ordinaria di avanzamento della Sanita' militare, di cui fanno parte:))
- a)((il Vice direttore della Sanita' militare, che la presiede;))
- b)((un tenente generale o un maggiore generale del ruolo normale della Sanita' militare;))
- c)((un brigadiere generale o colonnello del ruolo normale della Sanita' militare, di ciascuna delle specialita' ai sensi dell'articolo 830-bis, se la valutazione riguarda ufficiali della rispettiva specialita';))
- d)((quattro ufficiali di grado non inferiore a colonnello del ruolo normale, di cui uno dell'Esercito italiano, uno della Marina militare, uno dell'Aeronautica militare e uno dell'Arma dei carabinieri.)) ((In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita' di grado, il piu' anziano.)) 138
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva