Art. 830-bis c.o.m.Militari della Sanita' militare

((Appartengono al Corpo unico della Sanita' militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.)) ((All'interno di ciascun ruolo:))

  • a)((gli ufficiali possono essere ripartiti in specialita' ai fini dell'impiego e in relazione alle professioni sanitarie per le quali sono qualificati;))
  • b)((i sottufficiali e i graduati possono essere distinti per categorie, specialita' e abilitazioni, in relazione alle professioni sanitarie per le quali sono qualificati.)) 138
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

138

con decorrenza dal 1 gennaio 2027

Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

Testo vigente dal 26 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 127 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art830bis · fonte su Normattiva