Art. 1064 c.o.m. — Approvazione degli elenchi delle graduatorie degli ufficiali
Gli elenchi degli ufficiali idonei e dei non idonei e le graduatorie di merito sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo aver eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'amministrazione. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento. (( Il Ministro puo' richiedere la documentazione afferente ai giudizi espressi dai membri delle competenti commissioni di avanzamento. ))
Testo vigente dal 20 febbraio 2020, tuttora in vigore · versione 59 su Normattiva