Art. 1070 c.o.m. — Promozioni degli ufficiali
La promozione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata e gradi corrispondenti e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti. Per i rimanenti gradi si provvede con decreto ministeriale.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva