Art. 1076 c.o.m.Promozione in particolari situazioni degli ufficiali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →

Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o piu' volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perche' raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche' deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di eta' o del giudizio di permanente inabilita' o del decesso. Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di eta' previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel secondo caso gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1076 · fonte su Normattiva