Art. 1080 c.o.m.
Vacanze derivanti da collocamenti in soprannumero degli ufficiali
Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero non sono colmate con promozioni se nei corrispondenti gradi esistono eccedenze o soprannumeri determinati da altre cause.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva