Art. 1083 c.o.m. — Benefici connessi alla promozione
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[1]I benefici previsti dall'articolo 1076, comma 2 non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 1082. Gli ufficiali che hanno chiesto l'applicazione del beneficio alternativo alla promozione di cui all'articolo 1911 hanno diritto alla promozione, da considerare ad anzianita', di cui all'articolo 1076, comma 2, con decorrenza dal giorno successivo alla loro cessazione dal servizio. COMMA ESPUNTO CON AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 07/09/2010, N. 209.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 1 gennaio 2015 · versione 0 su Normattiva