Art. 1429 c.o.m. — Decorrenza della perdita
La perdita delle decorazioni prevista dall'articolo 1425, comma 1, insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, prevista dall'articolo 1428, comma 1, decorrono dalla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna. La perdita o la sospensione delle ricompense al valore militare, decretate a termine dei precedenti articoli 1425, comma 2 e 1428, insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita o la sospensione delle distinzioni onorifiche di guerra prevista dall'articolo 1428, comma 2, decorrono dalla data del relativo decreto presidenziale o della relativa determinazione ministeriale.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva