Art. 110 c.o.m. — Istituzione e funzioni della Marina militare
La Marina militare costituisce la componente operativa marittima della difesa militare dello Stato.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
La Marina militare costituisce la componente operativa marittima della difesa militare dello Stato.
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 100 — Istituzione e funzioni dell'Esercito italiano
L'Esercito italiano costituisce la componente operativa terrestre della difesa militare dello Stato.…
Art. 139 — Istituzione e funzioni dell'Aeronautica militare
L'Aeronautica militare, quale complesso delle forze militari aeree, delle basi aeree, delle scuole, dei servizi ed enti aeronautici, costituisce la componente operativa aerea della difesa militare dello Stato.…
Art. 113 — Organizzazione logistica della Marina militare
L'organizzazione logistica della Marina militare fa capo al Comando logistico della Marina militare e ai Reparti dello Stato maggiore della Marina titolari delle componenti specialistiche di Forza armata. Dal Comando logistico della Marina militare, che dipende…
Art. 119 — Corpo di stato maggiore
Rientra nelle competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore: a) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa; b) armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, e assumerne la responsabilita' e la custodia nei porti…
Art. 754 — Autorita' preposta all'organizzazione dello strumento navale
Il Capo di stato maggiore della Marina militare stabilisce la struttura organizzativa dei comandi incaricati della condotta operativa delle navi della Marina militare, tenuto conto delle direttive di carattere generale in materia ordinativa impartite dal Capo …
Art. 124 — Organizzazione territoriale periferica della Marina militare
Hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi della Marina militare, i Comandi marittimi che dipendono, per le funzioni territoriali, dal Capo di stato maggiore della Marina. I Comandi marittimi della Marina militare adottano gli opportuni provvedimenti…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art110 · fonte su Normattiva