Art. 122 c.o.m.
Rientra nelle competenze degli ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo:
- a)il Servizio medico chirurgico occorrente alla Marina militare sia a terra sia a bordo;
- b)coprire le cariche previste dall'ordinamento del Ministero della difesa;
- c)l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra sia a bordo;
- d)eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali;
- e)eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura alla Marina militare ed effettuare ogni altro Servizio sanitario per la Marina militare.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva