Art. 122 c.o.m.

Rientra nelle competenze degli ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo:

  • a)il Servizio medico chirurgico occorrente alla Marina militare sia a terra sia a bordo;
  • b)coprire le cariche previste dall'ordinamento del Ministero della difesa;
  • c)l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra sia a bordo;
  • d)eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali;
  • e)eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura alla Marina militare ed effettuare ogni altro Servizio sanitario per la Marina militare.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art122 · fonte su Normattiva