Art. 125 c.o.m. — Aviazione antisommergibile della Marina militare
L'Aviazione <<antisommergibile>> di cui all'articolo 152 fa parte organicamente dell'Aeronautica militare, e dipende, per l'impiego, dalla Marina militare. I reparti dell'Aviazione <<antisommergibile>> sono costituiti:
- a)da personale dell'Aeronautica militare;
- b)da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto militare di pilota rilasciato dall'Aeronautica militare e abilitati al pilotaggio dei velivoli <<antisommergibile>> in dotazione ai reparti;
- c)da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano;
- d)da personale del Corpo degli equipaggi militari marittimi delle categorie radaristi e radiotelegrafisti in possesso del brevetto di <<specialista aeronautico>> rilasciato dall'Aeronautica militare. Il numero dei piloti, degli osservatori e degli specialisti della Marina militare e' stabilito con il decreto del Ministro della difesa. Il generale ispettore dell'aviazione per la Marina militare, di cui all'articolo 141, e il personale dei reparti dell'Aviazione <<antisommergibile>> sono compresi negli organici delle rispettive Armi o Corpi. Agli ufficiali della Marina militare piloti e ai sottufficiali, graduati e comuni della Marina militare in possesso del brevetto di specialista aeronautico, in servizio presso i gruppi aerei <<antisommergibile>>, sono estese le norme che regolano l'attivita' di volo del personale dell'Aeronautica militare.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva