Art. 153 c.o.m.Reparti elicotteri delle altre Forze armate

L'Aeronautica militare provvede, anche nel campo degli elicotteri, al controllo della circolazione aerea e alla determinazione delle procedure e norme inerenti a tale circolazione, nonche' all'organizzazione, funzionamento ed esercizio del soccorso aereo e del trasporto aereo, salva la facolta' da parte delle altre Forze armate di utilizzare gli elicotteri di cui dispongono per esigenze contingenti di soccorso e di trasporto riguardanti le proprie unita'. All'Aeronautica militare competono, inoltre:

  • a)la direzione e il coordinamento dell'impiego degli elicotteri in quelle attivita' militari che comportino il concorso di elicotteri di piu' Forze armate;
  • b)il rilascio dei brevetti militari di pilota o pilota osservatore di elicottero e di specialista di elicottero o delle abilitazioni all'esercizio del volo sui vari tipi di elicotteri, nonche', ricorrendone le circostanze, il ritiro dei brevetti o la sospensione temporanea dall'attivita' di volo dei titolari degli stessi.

Testo vigente dal 9 febbraio 2013, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art153 · fonte su Normattiva