Art. 1255 c.o.m. — Requisiti per l'avanzamento
L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i corsi di istruzione, gli esperimenti pratici, essere in possesso dei titoli stabiliti dalla sezione IV del presente capo. L'esperimento puo' essere svolto in uno o piu' periodi della durata minima di un mese. E' dispensato dal compiere il corso e l'esperimento pratico l'ufficiale richiamato alle armi che ha compiuto il periodo di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco, indicato nella sezione IV del presente capo.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva