Art. 1315 c.o.m. — Nomina dei sottufficiali a ufficiale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017. Leggi il testo vigente →
I sottufficiali del ruolo d'onore titolari di pensione di prima, seconda o terza categoria, ovvero decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, aventi grado di primo maresciallo o corrispondente, nonche' quelli nelle stesse condizioni che pervengono al grado predetto ai sensi dell'articolo 1314 e che non hanno gia' ottenuto il numero massimo di promozioni previste dallo stesso articolo, possono, a domanda e previo giudizio favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, conseguire il grado di sottotenente nel ruolo d'onore della rispettiva Forza armata, dopo aver maturato l'anzianita' di grado e di ruolo o di servizio richiesta per le promozioni dall'articolo 1314. Per la nomina a sottotenente, la commissione ordinaria di avanzamento:
- a)giudica tenendo presenti, in quanto applicabili, le disposizioni di questo codice sull'avanzamento degli ufficiali;
- b)determina l'arma, corpo, ruolo o servizio di assegnazione nei casi di incompatibilita' professionale o di mancanza, nel grado di ufficiale, dell'arma, corpo, ruolo o servizio da cui il sottufficiale proviene. Gli ufficiali cosi' nominati non possono conseguire complessivamente, nei ruoli d'onore degli ufficiali e dei sottufficiali, un numero di promozioni, ivi compresa la nomina a sottotenente, superiore a quello previsto dall'articolo 1314, ne' possono, comunque, ottenere promozioni oltre il grado di capitano.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017 · versione 0 su Normattiva