Art. 1325-bis c.o.m. — Attribuzione della qualifica di carica speciale ai luogotenenti dell'Arma dei carabinieri
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La qualifica di carica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai luogotenenti che:
- a)hanno maturato 4 anni di anzianita' di grado;
- b)non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
- c)nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "eccellente" o giudizio equivalente;
- d)nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero". La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma. Per il personale:
- a)sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b), la qualifica e' conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta;
- b)escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica e' conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.
Testo vigente dal 7 luglio 2017 al 20 febbraio 2020 · versione 41 su Normattiva