Art. 1326 c.o.m.
Definizione
Le disposizioni contenute nel presente capo, si applicano nel periodo che ha inizio con la data di dichiarazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale e che termina col 31 dicembre dell'anno in cui e' dichiarata la cessazione dello stato di guerra o della grave crisi internazionale. Continuano ad applicarsi le norme contenute nei capi precedenti del presente titolo, salvo quanto stabilito dalle disposizioni che seguono.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva