Art. 1330 c.o.m.Collocamento in aspettativa per prigionia di guerra e irreperibilita' accertata

I collocamenti in aspettativa per prigionia di guerra e ipotesi equiparate, disposti prima della cessazione delle ostilita', e la irreperibilita' accertata a norma della legge di guerra determinano vacanze organiche agli effetti dell'avanzamento con decorrenza, rispettivamente, dalla data del decreto ministeriale di collocamento in aspettativa e dalla data del verbale di irreperibilita'.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1330 · fonte su Normattiva