Art. 913 c.o.m. — Norme comuni in materia di aspettativa
[1]L'aspettativa e' disposta con decreto ministeriale. Per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, l'aspettativa e' disposta con determinazione del Comandante generale dell'Arma, con facolta' di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa. L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale e' disposta, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra o ipotesi corrispondenti che decorre dalla data della cattura. 4.L'aspettativa per motivi privati e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi. 5. Allo scadere dell'aspettativa il militare e' richiamato in servizio permanente effettivo o a disposizione.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva