Art. 1356 c.o.m. — Militari tossicodipendenti, alcooldipendenti e assuntori di sostanze dopanti
In deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, della legge 30 marzo 2001, n. 125 e della legge 14 dicembre 2000, n. 376, ai militari tossicodipendenti, alcol-dipendenti o che assumono sostanze dopanti, si applicano le disposizioni di stato in materia di idoneita', di sospensione dal servizio e di disciplina.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva